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Sez. 1, Sentenza n. 140 del 10/02/1971 Ud. (dep. 11/11/1971) Rv. 119258 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - STRADA SOLO INGOMBRATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119258-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - STRADA SOLO INGOMBRATA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Perche il delitto di blocco stradale sussista materialmente, non e indispensabile che la circolazione sia stata impedita ma e sufficiente invece che la Sede stradale sia stata, comunque, ingombrata. (V 110187, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)