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Sez. 1, Sentenza n. 1004 del 14/05/1962 (Rv. 251666 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - VENDITA IMMOBILIARE A SCOPO DI GARANZIA - VALIDITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251666-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO - VENDITA IMMOBILIARE A SCOPO DI GARANZIA - VALIDITA - LIMITI.*

La vendita immobiliare posta in essere a garanzia di un credito e vera e reale quando le parti convengono che la proprieta dell'immobile passi senz'altro a scopo di garanzia al compratore creditore, salvo a ritornare al venditore se questi, nel termine stabilito, paghera il suo debito. Se le parti, invece, pur avendo dichiarato di vendere, siano in realta d'accordo nel senso che tra loro dovra soltanto sorgere una situazione giuridica corrispondente alla vendita sotto condizione sospensiva e piu precisamente nel senso che il compratore creditore diverra proprietario dell'immobile soltanto se, nel termine stabilito non otterra dall'altra parte la soddisfazione del suo credito, in tale ipotesi si ha quella discordanza tra volonta dichiarata e volonta effettiva che caratterizza il negozio simulatò e poiche il negozio dissimulato, avendo per oggetto un immobile, adempie, in tal caso, oltre che al risultato economico, alla funzione giuridica dell'ipoteca con patto commissorio, esso e nullo ai sensi dell'art 2744 cod civ. (Conf 1011/61, 3229/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)