Sez. 3, Sentenza n. 3800 del 03/06/1983 (Rv. 428716 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA OVVERO PATTO DI RISCATTO (O "DE RETROVENDENDO") - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA OVVERO PATTO DI RISCATTO (O "DE RETROVENDENDO") - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Anche la vendita con condizione risolutiva ovvero patto di riscatto (o de retrovendendo) incorre nella sanzione di nullità dell'art. 2744 cod. proc. civ. senza che possa rilevare l'immediato trasferimento effettivo della proprietà al mutuante ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo ed in relazione alla irrevocabilità del trasferimento solo all'atto dell'inadempienza del (venditore) mutuatario, sì da importare un nesso teleologico e strumentale fra i due negozi di mutuo e di compravendita posti in essere. (V 288/61; (V 696/54; (V 966/53; (V 259/45; (contra 642/80, mass n 404041; (contra 5967/78, mass n 395799; (contra 1800/76, mass n 380582; (contra 2896/68, mass n 335621; (contra 2219/65, mass n 314183; (contra 1004/62, mass n 251666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)