Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 06/12/1983 (Rv. 431868 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO EX ART. 2744 COD. CIV. - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO EX ART. 2744 COD. CIV. - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Anche la vendita con patto di riscatto (o de retrovendendo), sottoposta quindi a condizione risolutiva, incorre nella sanzione di nullità dell'art. 2744 cod. civ., senza che possa avere Rilevanza l'immediato trasferimento effettivo della proprietà al mutuante, ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo ed in relazione alla irrevocabilità del trasferimento solo al verificarsi della inadempienza del venditore mutuatario, sì da stabilire un nesso teleologico e strumentale fra i due negozi di compravendita e di mutuo. (V 288/61; (V 696/54; (V 966/53; (V 259/45; (Conf 3800/83, mass n 428717; (contra 5967/78, mass n 395799; (contra 1800/76, mass n 380582; (contra 2896/68, mass n 335621; (contra 2219/65, mass n 314183; (contra 1004/62, mass n 251666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)