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Sez. 1, Sentenza n. 2241 del 02/02/2007 (Rv. 599896 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Diritto all'equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 - Danno - Configurabilità - Correlazione alla durata del giudizio - Esito del processo - Irrilevanza - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Limiti - Fattispecie in tema di processo amministrativo diretto all'annullamento delle prove di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599896-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi della legge n. 89 del 2001, il diritto all' equa riparazione per irragionevole durata del processo prescinde dall'esito dello stesso, e dà luogo all'indennizzo del danno morale dovuto al ritardo sempre che non ricorrano circostanze particolari, che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ne consegue che, qualora il processo amministrativo volto all'annullamento delle prove di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, pendente allo stato, risulti affetto da irragionevole ritardo, nè la prognosi del giudice dell'equa riparazione sul relativo esito, quand'anche si sostanzi nella previsione della cessazione della materia del contendere, nè il conseguimento da parte del ricorrente dell'abilitazione professionale, sopravvenuto nelle more (per effetto del superamento di diversa sessione di esami) , nè il mancato ricorso da parte dello stesso ricorrente ai previsti strumenti sollecitatori della definizione del processo presupposto, possono escludere il diritto all'indennizzo del danno in questione sotto il profilo del pregiudizio morale, nè possono integrare circostanze positive speciali escludenti tale danno, in quanto non elidono l'ansia ed il patema d'animo della parte correlati alla specifica domanda di giustizia, potendo, invece, avere solo un effetto riduttivo della entità della riparazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 2001 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)