Sez. 1, Sentenza n. 868 del 18/01/2006 (Rv. 588640 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | N. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno morale soggettivo - Esito favorevole del giudizio affetto da ritardo - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la circostanza che, all'esito del giudizio affetto da irragionevole ritardo, la parte attrice si sia vista riconoscere una somma pari agli interessi e alla rivalutazione monetaria frattanto maturati significa solo che quella causa - che proprio su tale pretesa verteva - si è conclusa per la medesima parte attrice in modo soddisfacente; ma nulla è lecito inferirne in ordine al pregiudizio soggettivo sofferto per avere dovuto attendere troppo tempo prima di potere conseguire la risposta giudiziaria dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)