Sez. L, Sentenza n. 8474 del 22/04/2005 (Rv. 581005 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri di scelta ex art. 5 legge n. 223 del 1991 - Applicazione in un ambito più limitato rispetto al complesso aziendale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al "complesso aziendale" cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc, e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito, che aveva ritenuto corretta l'individuazione del criterio di scelta del personale da licenziare dipendente dalla compagnia che assicura sui treni il servizio di vagone letto ed appartenente alla categoria dei manutentori pulitori, in misura corrispondente all'intero ambito territoriale - come per il personale viaggiante - ma circoscritto all'ambito territoriale più ristretto di cento chilometri dalla sede dove si era verificata l'eccedenza di personale, perché il tipo di lavoro svolto non rendeva gli addetti fungibili sull'intero territorio nazionale, in quanto era necessario che la mansioni fossero svolte in loco).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)