Sez. 1, Sentenza n. 154 del 13/01/1977 (Rv. 383652 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - RIFERIMENTO ALLE LEGGI ITALIANE VIGENTI ALLA DATA DELLA PRONUNCIA DI DELIBAZIONE - NECESSITA - DECORRENZA ANTERIORE DEGLI EFFETTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI DIVORZIO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - RIFERIMENTO ALLE LEGGI ITALIANE VIGENTI ALLA DATA DELLA PRONUNCIA DI DELIBAZIONE - NECESSITA - DECORRENZA ANTERIORE DEGLI EFFETTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI DIVORZIO.*
Nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera, il requisito della non contrarieta all'ordine pubblico delle Disposizioni della pronuncia delibanda, di cui all'art 797 primo comma n 7 cod proc civ, deve essere accertato con riferimento alle leggi vigenti in Italia non alla data del passaggio in giudicato della sentenza straniera, ma alla data della pronuncia di delibazione, ancorche gli effetti di quest'ultima risalgano alla prima di quelle date. (nella specie, era stata dichiarata efficace, dopo l'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970 n 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, una sentenza straniera di divorzio, passata in giudicato prima di detta data). La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto che la indagine sulla contrarieta o meno della sentenza straniera all'ordine pubblico era stata correttamente condotta con riferimento alla citata legge n 898 del 1970. (V 1859/75, mass n 375528; (V 1350/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)