Sez. 2, Sentenza n. 2215 del 05/04/1984 (Rv. 434255 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - LIMITI - IN GENERE - DISPOSIZIONE FEDECOMMISSARIA EFFETTUATA DA UN CITTADINO AUSTRIACO - VALIDITÀ - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - LIMITI - IN GENERE - DISPOSIZIONE FEDECOMMISSARIA EFFETTUATA DA UN CITTADINO AUSTRIACO - VALIDITÀ - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - INSUSSISTENZA.*
La successione "mortis causa" di un cittadino straniero, che sia morto dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al i libro del codice civile (1 luglio 1939), è regolata dalla legge nazionale del"de cuius", ovunque si trovino i beni caduti in successione (ai sensi dell'art. 31 di dette Disposizioni, corrispondente all'art. 23 delle medesime, come successivamente premesse al testo coordinato ed unitario del codice civile, entrato in vigore il 21 aprile 1942), e, pertanto, ove si tratti di cittadino austriaco, deve ritenersi vincolata dalla disposizione fedecommissaria con la quale il testatore, nominando eredi la moglie ed un figlio, preveda che un bene assegnato alla prima passi al secondo alla morte di lei, trattandosi di disposizione consentita dalla legge austriaca (par.608 del codice civile), anche dopo l'occupazione dell'Austria da parte della Germania nel 1938. Da tanto consegue che, nella controversia successivamente insorta davanti al giudice italiano in ordine alla successione apertasi con la morte dell'indicata erede "istituita", e rivolta a stabilire se la sua disposizione testamentaria in favore dell'erede "sostituita"sia o meno conforme al precedente fedecommesso, deve essere riconosciuta la validità ed operatività di detto fedecommesso, tenuto conto che la sua efficacia nello stato non può ritenersi preclusa per contrarietà all'ordine pubblico, secondo il disposto dell'art. 31 delle menzionate Disposizioni sulla legge in generale. L'ordine pubblico contemplato da quest'ultima norma, infatti, ancorché da intendersi nel senso di ordine pubblico interno, da riscontrarsi con riferimento al momento della decisione, non può ritenersi comprensivo di ogni norma imperativa dell'ordinamento, quale l'art. 692 cod. civ., che fissa alla sostituzione fedecommissaria limiti soggettivi ed oggettivi più rigorosi della legge straniera (sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla riforma del diritto di famiglia), ma solo di quelle norme o principi, fra cui non rientra il citato art. 692, direttamente fissati dalla Costituzione in via precettiva, ovvero posti dal legislatore ordinario in conformità od attuazione di criteri fondamentali ed inderogabili sanciti dalla Costituzione medesima. (V 228/82, mass n 417914; (V 189/81, mass n 410590; (V 1436/80, mass n 404986; (V 154/77, mass n 383652).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 692, Preleggi art. 23, Preleggi art. 31, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)