Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 24/10/1975 (Rv. 377731 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE VOCI DI TARIFFA VIOLATE - NECESSITA.*
In tema di liquidazione delle spese e degli onorari, la parte che lamenti, con ricorso per Cassazione, l'onerosita della condanna e la violazione delle tariffe, e tenuta a specificare i presunti errori commessi dal giudice e le voci della tariffa che si assumono violate, senza limitarsi ad esprimere inammissibili doglianze generiche ed una censura globale. (Conf 1538/73, mass n 364329).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)