diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 10/08/1977 (Rv. 387312 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DELLA TARIFFA - DENUNCIABILITA - CONTENUTO DELLE CENSURE.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387312-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - VIOLAZIONE DELLA TARIFFA - DENUNCIABILITA - CONTENUTO DELLE CENSURE.*

In tema di spese giudiziali, la parte che lamenti con il ricorso per Cassazione l'onerosita della liquidazione con violazione della tariffa e tenuta a specificare in maniera dettagliata le singole voci che assume violate dal giudice di merito e non puo limitarsi ad esprimere generiche doglianze: in particolare, devono essere indicate le voci per le quali non si ritengono dovuti gli onorari o se ne assume la liquidazione in misura eccessiva. (V 3659/75, mass n 377866; (V 3537/75, mass n 377731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)