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Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 25/05/1973 (Rv. 364329 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI E TARIFFE VIOLATE - INDICAZIONE DEL NON DOVUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364329-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI E TARIFFE VIOLATE - INDICAZIONE DEL NON DOVUTO - NECESSITA.*

La parte soccombente che impugna la liquidazione delle spese giudiziali e degli onorari, non puo limitarsi a proporre una censura globale, avendo l'Onere di specificare le voci che intende contestare e le competenze della tariffa che siano state violate, indicando, peraltro, cio che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. (Conf 3134/71, mass n 354479; 464/71, mass n 350078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)