Sez. 1, Sentenza n. 1740 del 14/01/1982 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152356 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA.*
Il divieto della reformatio in peius, stabilito dall'art. 515 terzo comma cod. proc. pen., concerne unicamente la pena complessiva inflitta e non i singoli elementi che la compongono od i calcoli effettuati per pervenirvi; ed, in specie, non riguarda la pena base, ma quella inflitta dal primo giudice dopo il computo degli aumenti e delle diminuzioni. (V mass n 151305 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)