Sez. L, Sentenza n. 2015 del 25/02/1987 (Rv. 451310 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE PERMANENTE DEL LAVORATORE AD UN UFFICIO OD AGENZIA ESTERA - INDENNITÀ ESTERO - NATURA RETRIBUTIVA E RESTITUTORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - LIMITAZIONE ALLA PARTE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ASSUNZIONE PERMANENTE DEL LAVORATORE AD UN UFFICIO OD AGENZIA ESTERA - INDENNITÀ ESTERO - NATURA RETRIBUTIVA E RESTITUTORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - LIMITAZIONE ALLA PARTE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
Nel caso di assegnazione permanente del lavoratore subordinato ad un ufficio od Agenzia estera in cui la stabilità della permanenza sia oggetto di un'obbligazione specifica con pattuizione del compenso in relazione alla prestazione lavorativa (cosiddetta indennità estero) è identificabile, non già un'ipotesi di trasferta, (intesa come mutamento temporaneo ed occasionale del luogo di lavoro per esigenze contingenti e straordinarie dell'impresa), bensì un vero e proprio trasferimento (inteso come mutamento definitivo del luogo di lavoro); in tale ipotesi quindi il trattamento estero ha sia natura retributiva, perché è compensativo del maggior disagio morale, psicologico e materiale, connesso al fatto stesso di vivere in un Paese straniero, sia natura restitutoria perché destinato a reintegrare il depauperamento subito dal lavoratore nel Paese di destinazione per affrontare le maggiori spese sopportate per peculiari e contingenti esigenze aziendali nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Consegue che, ove il rapporto di lavoro cessi all'estero, il trattamento estero - nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 sul T.F.R. - è computabile nell'indennità di anzianità nella parte in cui - secondo la normativa collettiva applicabile, e le specifiche pattuizioni individuali nonché il concreto svolgimento del rapporto - ha concreta natura retributiva, salva - in via sussidiaria - l'applicabilità in via analogica della ripartizione prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. (V 2786/86, mass n 445828; (V 1174/86, mass n 444662).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)