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Sez. L, Sentenza n. 1174 del 25/02/1986 (Rv. 444662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE DI NON DEFINITIVITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI RESIDENZA ALL'ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE DI NON DEFINITIVITÀ - IRRILEVANZA.*

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) occorre far riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, includendo nella base di calcolo ogni compenso che abbia i caratteri dell'obbligatorietà (per il datore di lavoro), della corrispettività (in relazione alla prestazione lavorativa) e della continuità, ma non anche il carattere della definitività, atteso che l'art. 2120 cod. civ. prende come parametro la retribuzione ultima goduta dal lavoratore senza dare Rilevanza al fatto che il rapporto sia in astratto suscettibile di modificazioni incidenti anche sulla misura del trattamento economico. Pertanto, ricorrendo i predetti requisiti, la cosiddetta indennità di residenza all'estero, corrisposta al lavoratore ivi trasferito quale emolumento integrativo destinato ad adeguare la sua retribuzione alle maggiori esigenze di vita e a compensarlo di tale specialità della sua prestazione lavorativa, non è inquadrabile come rimborso spese, ma rientra nella suddetta base di calcolo, a nulla rilevando che la dislocazione all'estero del lavoratore (e quindi la relativa indennità) non sia definitiva, ma possa cessare in qualsiasi momento per Determinazione del datore di lavoro, essendo invece sufficiente - per integrare il requisito della continuità - che essa non abbia alcun prefissato termine di durata e quindi sia tale da imporre al lavoratore medesimo la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale nella nuova Sede di lavoro. (V 718/81, mass n 411188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)