Sez. 1, Sentenza n. 12928 del 04/12/1992 (Rv. 479900 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Cause - Fallimento | Effetti - Amministratori - Sostituzione - Ammissibilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Cause - Fallimento
Ai sensi dell'art. 2448, secondo comma, cod. civ., la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, non già di estinzione, della società (a differenza di quanto disposto dall'art. 200 Legge Fall. per le società soggette a liquidazione coatta amministrativa, disposizione non applicabile in via analogica alla ordinaria procedura fallimentare), i cui organi continuano ad operare con i poteri residui compatibili con il perdurante fallimento - quali: l'opposizione allo stesso, l'intervento alla verificazione dello stato passivo, la proposta di concordato - e relativamente a rapporti che sono al di fuori della gestione fallimentare affidata al curatore; ne consegue che lo spossessamento fallimentare, che priva la società di ogni potere in relazione al patrimonio destinato a soddisfare i creditori, non congela gli organi esistenti al momento del fallimento e non impedisce alla società di provvedere alla sostituzione dei propri amministratori e quindi di accettare le dimissioni dell'amministratore o degli amministratori in carica e di nominarne dei nuovi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448 com. 2, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)