Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999 (Rv. 530561 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Chiusura del fallimento - Conseguenze - Cessazione dello "spossessamento" - Sussistenza - Estinzione della società - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla necessità di dare attuazione o meno ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE
Così come la dichiarazione di fallimento di una società, se priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), non comporta di per sè alcuna alterazione dell'organizzazione sociale, i cui organi restano in funzione, sia pur con le limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento, analogamente la chiusura del fallimento fa venir meno lo "spossessamento" della società fallita, con il conseguente riacquisto da parte sua della libera disponibilità dei beni (art. 120 legge fall.) e non comporta invece l'estinzione della società, in coerenza del resto con il principio secondo cui la società non può ritenersi estinta neanche a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, fin quando sono pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziarie. (Nella specie la questione era rilevante per stabilire se, in un giudizio diretto a far valere la simulazione di alcuni contratti, era concretamente operativa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di società di capitali che era stata parte dei contratti stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2456, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)