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Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 21/04/1997 (Rv. 503808 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento di una società - Estinzione della medesima - Esclusione - Organi sociali - Poteri rappresentativi - Permanenza - Perdita della capacità processuale da parte del fallito - Carattere relativo - Conseguenze - Rilevabilità nell'inerzia processuale del curatore - Esclusione - Fattispecie relativa a fallimento di società di persone dichiarata nel corso di giudizio davanti a commissione tributaria.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503808-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE

A seguito del fallimento di una società, che è causa di scioglimento ma non di estinzione della medesima, rimangono in vita gli organi sociali con i loro poteri rappresentativi. Inoltre, alla dichiarazione di fallimento consegue, per il fallito, una perdita della capacità processuale che ha carattere non assoluto ma relativo e può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori. Ne deriva che, se, nell'inerzia del curatore, agisce in giudizio per la società fallita il suo rappresentante legale, non può essere rilevato né su eccezione della controparte né d'ufficio un difetto di capacità processuale. (Nella specie, intervenuto il fallimento di società in accomandita semplice nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di secondo grado, la società, in persona del socio accomandatario, pure dichiarato fallito, aveva impugnato la decisione di tale Commissione davanti alla Corte d'appello; la S.C. - in base al riportato principio - ha ritenuto tale impugnazione ritualmente proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)