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Sez. L, Sentenza n. 1707 del 17/02/1987 (Rv. 451090 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICONVENZIONALE - NULLITÀ DELLA DOMANDA PER MANCANZA DEI REQUISITI EX ART. 414 COD. PROC. CIV. - EFFETTI - PREGIUDIZIO PER IL CONVENUTO - VIOLAZIONE DELLA PARITÀ DELLE PARTI - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRECLUSIONI PROCESSUALI IN CUI È INCORSO IL CONVENUTO NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - OPERATIVITÀ - CESSAZIONE - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO PER LA RICONVENZIONALE CARENTE DEI PREDETTI REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451090-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - RICONVENZIONALE - NULLITÀ DELLA DOMANDA PER MANCANZA DEI REQUISITI EX ART. 414 COD. PROC. CIV. - EFFETTI - PREGIUDIZIO PER IL CONVENUTO - VIOLAZIONE DELLA PARITÀ DELLE PARTI - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRECLUSIONI PROCESSUALI IN CUI È INCORSO IL CONVENUTO NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - OPERATIVITÀ - CESSAZIONE - IDENTITÀ DI TRATTAMENTO PER LA RICONVENZIONALE CARENTE DEI PREDETTI REQUISITI.*

La dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo carente di requisiti essenziali prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. (nella specie, quelli di cui ai nn. 3 e 4), cioè di un vizio che non è sanabile dalla Costituzione della controparte e non è causa di consumazione dell'Azione, non pregiudica il convenuto né comporta una violazione della parità delle parti nel processo del lavoro, atteso che, mentre nel caso cui l'attore proponga una nuova domanda le preclusioni processuali in cui la parte convenuta possa essere incorsa nel precedente giudizio cessano di produrre effetti in dipendenza di detta declaratoria, la posizione del convenuto fruisce dello stesso trattamento riservato all'attore nel caso in cui la domanda riconvenzionale da lui proposta a norma dell'art. 418 cod. proc. civ. risulti carente dei requisiti essenziali previsti dall'art. 414 dello stesso codice. (V 4513/86, mass n 447257; (V 5843/85, mass n 443029; (V 13/77, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)