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Sez. L, Sentenza n. 4513 del 12/07/1986 (Rv. 447257 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO - NULLITÀ ASSOLUTA - SANATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447257-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO - NULLITÀ ASSOLUTA - SANATORIA - LIMITI.*

Il ricorso introduttivo del giudizio, che, in violazione del disposto dell'art. 414 n. 4 cod. proc. civ., sia del tutto privo dell'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa, non desumibili neppure dall'indicazione dei mezzi di prova (art. 414 n. 5 cod. proc. civ.), anch'essa del tutto carente, è inidoneo al raggiungimento delle finalità proprie del ricorso stesso (garanzia del diritto di difesa del convenuto ed Assicurazione del rispetto dei principi d'immediatezza e di concentrazione caratterizzanti il processo del lavoro) e, pertanto, è affetto da nullità (ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.); tale vizio - che opera pregiudizialmente rispetto al concorrente difetto dell'indicazione di mezzi specifici di prova (il quale comporta solo la decadenza dal diritto di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori nel prosieguo del giudizio) e può essere ravvisato anche in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto (con conseguente inconfigurabilità di una disparità di trattamento delle parti in violazione del principio costituzionale di uguaglianza) - non può ritenersi sanato (ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) dalla Costituzione del convenuto che, nel costituirsi, abbia eccepito la violazione del disposto dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., al fine di ottenere una pronuncia di rigetto della domanda (preclusiva della riproponibilità della domanda stessa) per difetto di prova. (V 1366/86, mass n 444783; (V 7443/83, mass n 432055; (V 426/83, mass n 425227; (V 2242/82, mass n 420110; (V 5964/81, mass n 416741).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)