Sez. L, Sentenza n. 5843 del 23/11/1985 (Rv. 443029 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA, DELLA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI ESSA SI FONDA - NULLITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - GENERICITÀ DELLE DIFESE DEL CONVENUTO - GIUDIZIO DI INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI PROPOSTE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA, DELLA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI ESSA SI FONDA - NULLITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - GENERICITÀ DELLE DIFESE DEL CONVENUTO - GIUDIZIO DI INFONDATEZZA DELLE ECCEZIONI PROPOSTE.*
Tenuto conto della sua formulazione e dell'intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli Atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 - secondo cui il ricorso deve contenere la Determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi - ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia d'inammissibilità del medesimo, conducendo invece la genericità delle difese del convenuto ad un giudizio d'infondatezza delle eccezioni da lui proposte.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)