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Sez. 5, Sentenza n. 5018 del 19/10/1999 Cc. (dep. 13/01/2000) Rv. 215673 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Illegalità della pena - Annullamento in sede di legittimità - Fattispecie: applicazione di pena detentiva per il reato di rissa aggravata pur dopo la concessione di attenuanti generiche dichiarate prevalenti.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215673-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art 588 cod.pen. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)