diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18385 del 19/02/2004 Cc. (dep. 21/04/2004) Rv. 228047 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Trattamento sanzionatorio - Ricorso in cassazione - Condizioni - Pena illegale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228047-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il riconoscimento da parte del giudice dell'attenuante dell'art. 73, comma quinto, L. 309/90, in presenza di accordo fra le parti, benché non risultino specificazioni sui motivi della concessione dell'attenuante, né in ordine al giudizio di equivalenza o di prevalenza, non poteva esser sottoposto al vaglio della Corte di cassazione, non risultando il computo materiale della pena inferiore al minimo edittale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)