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Sez. 4, Sentenza n. 3946 del 19/02/1998 Ud. (dep. 30/03/1998) Rv. 210639 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Decisione emessa con il consenso del p.m. - Ricorso per cassazione del procuratore generale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie: ricorso per illogicità della ritenuta continuazione.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210639-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla illogicità della motivazione sulla sussistenza della continuazione, sulla cui base era stata concordata la pena tra le parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)