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Sez. 5, Sentenza n. 25764 del 05/12/2014 (Rv. 633902 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione - Sospensione della procedura ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Incidenza sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633902-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Nel caso di eccedenza di IVA chiesta a rimborso in sede di dichiarazione, la sospensione della procedura di rimborso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non incide sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito, atteso che, diversamente dalla sospensione e dall'interruzione della prescrizione del diritto al rimborso, non influisce sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di rimborso, ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dall'Amministrazione finanziaria, senza determinare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito della controparte che, in mancanza di un valido atto interruttivo, continua a prescriversi anche durante la sospensione dell'attuazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)