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Sez. 5, Sentenza n. 16535 del 14/07/2010 (Rv. 614096 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi Iva - Potere di sospensione dell'Amministrazione - Art. 38 - bis d.P.R. n. 633/1972 - Limitazione alla contestazione di specifici reati - Abrogazione implicita della norma ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997 - Conseguenze - Estensione del potere alle violazioni finanziarie amministrative contestate e alle sanzioni irrogate.
Stato
decisa il 2010-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614096-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In materia tributaria, l'art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 nel fissare il principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti in favore di contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ancorché non definitivi, fa riferimento a qualsiasi tipo di pagamento ed ha, quindi, implicitamente abrogato, quale norma successiva, avente rango non inferiore ed identica funzione cautelare alla precedente, l'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la possibilità dell'Amministrazione di sospendere l'erogazione dei rimborsi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)