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Sez. L, Sentenza n. 9818 del 16/09/1995 (Rv. 494052 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE - LEVATRICI | Ostetrica non più iscritta all'E.N.P.A.O. dopo la maturazione - Per effetto dei contributi versati - Del diritto alla pensione di vecchiaia prima dell'età pensionabile - Conseguimento di tale diritto al sopravvenire dell'età pensionabile - Carattere ostativo del difetto di attualità dell'iscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494052-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE - LEVATRICI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 2 aprile 1980 n. 127, l'ostetrica che cessi di essere iscritta all'E.N.P.A.O. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza delle Ostetriche) dopo avere versato contributi in misura idonea a consentire la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e prima del compimento dell'età pensionabile, consegue effettivamente il diritto stesso al momento del sopravvenire di questo ulteriore requisito, senza che vi osti il difetto di attualità dell'iscrizione.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1980 num. 127 art. 2, Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)