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Sez. L, Sentenza n. 10093 del 16/10/1990 (Rv. 469462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - SOPPRESSIONE DELL'ENPAO E TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA GESTIONE ALL'ENPAM - OSTETRICHE - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ENPAO CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A QUINDICI ANNI OVVERO MAGGIORE - EFFETTI RISPETTIVI SUI CONTRIBUTI VERSATI.*
Stato
decisa il 1990-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - SOPPRESSIONE DELL'ENPAO E TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA GESTIONE ALL'ENPAM - OSTETRICHE - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ENPAO CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A QUINDICI ANNI OVVERO MAGGIORE - EFFETTI RISPETTIVI SUI CONTRIBUTI VERSATI.*

Per effetto della legge 2 aprile 1980 n. 127 - che ha previsto la soppressione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche (ENPAO) ed il trasferimento della relativa gestione all'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (Enpam) e che ha tra l'altro sancito (all'art. 3, quarto comma) che le ostetriche iscritte ad altra Forma di previdenza obbligatoria non possano più essere iscritte anche all'e.N.P.a.O. - queste ultime, se al momento della cessazione di appartenenza all'ente (in ragione dell'incompatibilità conseguente alla doppia iscrizione) hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi al tasso legale; se invece hanno maturato un'anzianità contributiva maggiore, hanno diritto a conseguire la pensione, al compimento del sessantesimo anno di età, in proporzione ai contributi versati, che pertanto non debbono essere restituiti. (V 811/90, mass n 465160; (V 2995/86, mass n 446005).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)