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Sez. L, Sentenza n. 11944 del 09/11/1991 (Rv. 474555 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | All'E.N.P.A.O. - Da parte di ostetriche già iscritte e optanti per la continuazione dell'iscrizione - Restituzione dei contributi successivamente alla cancellazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474555-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980 n. 127, di scioglimento dell'E.N.P.A.O., il diritto alla restituzione dei contributi versati all'ente disciolto non compete in ogni caso di cessazione della iscrizione al medesimo ente, richiedendosi, invece, che tale cessazione abbia luogo entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, qualora ostetriche già iscritte all'E.N.P.A.O. abbiano esercitato la facoltà di optare per la continuazione della iscrizione, soggetta, essa stessa, al termine suddetto, non è consentito alle medesime ottenere la restituzione dei contributi versati, nel caso in cui, dopo la menzionata scadenza, abbiano chiesto ed ottenuto la cancellazione.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)