Sez. 1, Sentenza n. 391 del 19/01/1979 (Rv. 396492 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - FERMO AMMINISTRATIVO DI DEBITI DELLO STATO - NATURA - EFFETTI - LIMITI - CREDITO DELLO STATO IN CORSO DI ACCERTAMENTO AL MOMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI PROPORZIONALITA TRA LA SOMMA A CREDITO E QUELLA A DEBITO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA ORIGINARIA DEL FERMO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - FERMO AMMINISTRATIVO DI DEBITI DELLO STATO - NATURA - EFFETTI - LIMITI - CREDITO DELLO STATO IN CORSO DI ACCERTAMENTO AL MOMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI PROPORZIONALITA TRA LA SOMMA A CREDITO E QUELLA A DEBITO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA ORIGINARIA DEL FERMO - INSUSSISTENZA.*
Il fermo amministrativo di debiti dello stato, di cui all'art 69 della legge sulla contabilita generale dello stato (RD 18 novembre 1923 n 2440), integra una misura cautelare a tutela di correlativi crediti dello stato medesimo, che puo essere legittimamente disposta con effetti di affievolimento del diritto soggettivo del privato creditore, nei limiti in cui ricorra proporzionalita fra le corrispondenti somme. Qualora il credito dello stato sia oggetto di accertamento in corso, al momento del provvedimento di fermo, e l'accertamento medesimo si concluda successivamente nel senso di evidenziare la Mancanza di detta proporzionalita, non si verifica un'ipotesi di illegittimita originaria del fermo medesimo, che possa essere riscontrata dal giudice ordinario, al fine della disapplicazione del provvedimento amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)