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Sez. 1, Sentenza n. 8053 del 03/09/1996 (Rv. 499458 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Credito del fallito nei confronti dello Stato - Azione della curatela dinanzi al giudice ordinario - Compensazione con debito del fallito nei confronti dello Stato - Ammissibilità - Fermo amministrativo del debito dello Stato - Inefficacia.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499458-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Con riguardo a reciproci crediti e debiti tra un imprenditore fallito e l'amministrazione statale, in relazione a pregressi rapporti di appalto, il giudice ordinario, adito dalla curatela, può decidere sull'eventuale compensazione, secondo la disciplina dell'art. 56 legge fall., senza essere condizionato da un provvedimento di fermo amministrativo del debito dello Stato, ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, che, come gli altri provvedimenti cautelari, non può essere emesso in pendenza del fallimento e, se emesso, è inefficace.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)