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Sez. 3, Sentenza n. 4189 del 02/03/2004 (Rv. 570711 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Novità - Requisito - Produzione di documenti tardivamente prodotti in primo grado - Sussistenza - Rilevanza - Spese.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570711-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il requisito della novità di un documento, agli effetti della sua produzione in grado d'appello, alla stregua dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella del 1990, va apprezzato in relazione alla sua avvenuta o non avvenuta esibizione in primo grado, senza che abbia influenza alcuna la circostanza che la parte la quale avrebbe potuto o dovuto esibirlo in prima istanza, non vi abbia invece provveduto, o che vi abbia provveduto tardivamente, potendo ciò influire soltanto agli effetti della ripartizione dell'onere delle spese, ma non in ordine alla ritualità della produzione del documento stesso in secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)