Sez. 1, Sentenza n. 82 del 08/01/1999 (Rv. 522052 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di documenti già irritualmente prodotti in primo grado - Ammissibilità - Conseguenze - Rilevanza ai soli fini del regolamento delle spese di giudizio (fattispecie anteriore alla novella del 1990 dell'art. 345 cod. proc. civ.).
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati gli stessi depositati solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio), anche se tempestivamente eccepita, non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della novella del 1990) la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d'appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa, con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritualità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)