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Sez. 1, Sentenza n. 2869 del 12/04/1988 (Rv. 458466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTO - NOVITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DOCUMENTO - NOVITÀ - REQUISITI.*

Il requisito della novità di un documento, agli effetti della sua produzione in grado d'appello, va apprezzato in relazione alla sua avvenuta o non avvenuta esibizione in primo grado, senza che abbia influenza alcuna la circostanza che la parte la quale avrebbe potuto o dovuto esibirlo in prima istanza, non vi abbia invece provveduto, o che vi abbia provveduto tardivamente, potendo ciò influire soltanto agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese, ma non in ordine alla ritualità della produzione del documento stesso in secondo grado. (V 4234/83, mass n 429162; (Conf 1495/83, mass n 426319; (Conf 3946/80, mass n 407843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)