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Sez. L, Sentenza n. 22172 del 29/10/2010 (Rv. 615063 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Compagnie di lavoratori portuali trasformate in cooperative - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro - Retribuzione ai fini contributivi - Determinazione - Criteri - Retribuzione effettiva spettante al lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615063-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di assicurazione per gli infortuni sul lavoro per i lavoratori delle compagnie portuali trasformate in cooperative, l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, ha previsto una retribuzione imponibile minima da sottoporre a contribuzione ai fini della liquidazione dell'indennità temporanea e permanente e per il calcolo del premio di assicurazione obbligatoria che non può essere inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva o a quella, superiore, fissata in sede di accordi aziendali o individuali, senza che rilevi che la retribuzione spettante al lavoratore sia ad essa inferiore. Né assume rilievo, a tal fine, la condizione di compagnia portuale, atteso che, a seguito di trasformazione ex art. 21 della legge n. 84 del 1994 in cooperativa, la stessa è soggetta al regime generale, né il disposto di cui al d.m. 12 gennaio 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che non ha ad oggetto la determinazione della retribuzione imponibile a fini previdenziali.

Riferimenti normativi: DM Marina Mercantile 12/01/1996, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 16, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)