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Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 - Minimale contributivo - Individuazione - Retribuzione pari o inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Operatività - Retribuzione superiore - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)