Sez. L, Sentenza n. 7194 del 25/03/2010 (Rv. 612365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 d.l. n. 338 del 1989 - Riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - Portata - Retribuzione individuale meno elevata - Conseguenze - Obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi sulla differenza tra salario percepito e salario fissato in sede di contrattazione collettiva - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di contribuzione previdenziale, il richiamo operato dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere la contrattazione collettiva quale parametro per il calcolo dei contributi. Ne consegue che, ove il contratto individuale preveda una retribuzione meno elevata rispetto al contratto collettivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi anche sulle differenze tra salario percepito e quello fissato dalla contrattazione collettiva di settore. (Fattispecie relativa ai contributi relativi al rapporto di lavoro delle suore impiegate in una clinica privata che, in base ad una convenzione, percepivano una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)