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Sez. 3, Sentenza n. 20817 del 26/09/2006 (Rv. 593609 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Mancanza di detta sottoscrizione nella copia notificata - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593609-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE

La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l'attestazione del cancelliere di conformità all'originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione "richiesto come in atti", può essere idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)