Sez. 2, Sentenza n. 21682 del 09/10/2006 (Rv. 592560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Mancanza - Presunzione di conformità all'originale - Conseguenze - Incertezza sulla anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso - Menzione della procura nell'intestazione e nella relata di notifica - Irrilevanza-Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
Qualora la procura al difensore, pur essendo apposta a margine dell'originale del ricorso per cassazione, non sia trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario - poiché ai sensi dell'art. 137 secondo comma cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all'originale - il ricorso è inammissibile per l'incertezza dell'anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se, nell'intestazione, sia menzionata la rappresentanza dell'avvocato ("giusta mandato a margine del ricorso") e pur se l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è "come sopra rappresentato e difeso".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)