Sez. 2, Sentenza n. 10246 del 12/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161465 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - DURATA - IRRILEVANZA - AGENTE SORPRESO NEL LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - DURATA - IRRILEVANZA - AGENTE SORPRESO NEL LUOGO DELLA SOTTRAZIONE - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e nello stesso luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dello agente; né un tale evento può essere configurato come tentativo sol perché, in un momento successivo, l'agente venga sorpreso prima che abbia potuto allontanarsi dal luogo dove ha commesso il furto. (V mass n 150431; (V mass n 149240; (Conf mass n 150432; (Conf mass n 151713).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)