Sez. 4, Sentenza n. 1364 del 21/12/1988 Ud. (dep. 01/02/1989) Rv. 180356 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini della distinzione fra furto tentato e consumato non ha Rilevanza alcuna l'elemento spaziale e quello temporale, sicché è sufficiente che la cosa sottratta sia passata nell'esclusivo dominio dell'agente, anche per breve tempo e anche nello stesso luogo in cui la sottrazione della cosa alla disponibilità dell'agente si è verificata perché un furto possa qualificarsi consumato. (Conf mass n 161465; (Conf mass n 171198).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)