Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 09/07/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208503 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Questioni concernenti l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza coercitiva per omesso interrogatorio dell'arrestato a norma dell'art. 294 cod. proc. pen. o il decorso dei termini di custodia cautelare per pretesa contestazione a catena - Deducibilità nel giudizio di riesame - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
Esulano dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza coercitiva per omesso interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., così come quella della decorrenza dei termini di custodia cautelare in relazione ad asserita contestazione a catena, questioni che vanno proposte al g.i.p. con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, ove occorra, con appello ex art. 310 stesso codice avverso i provvedimenti reiettivi del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)