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Sez. 2, Sentenza n. 33775 del 04/05/2016 Cc. (dep. 02/08/2016) Rv. 267851 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inefficacia della misura per asserita mancanza, tardività o invalidità dell'interrogatorio - Deducibilità nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. - Deducibilità anche in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267851-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)