Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 21/02/2003 (Rv. 560635 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 504/1992 - Onere della prova - Distribuzione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, spetta all'espropriante dedurre o eccepire l'applicabilità dell'art. 16, primo comma, D.Lgs. n. 504/1992, provando, con l'esibizione dei necessari documenti (certificato di destinazione urbanistica, denuncia o dichiarazione ICI e documentazione catastale atta a dimostrare l'identità dell'area denunciata con quella oggetto di esproprio), i presupposti di applicabilità della norma che comportino una riduzione dell'ammontare liquidato secondo gli ordinari criteri, mentre l'espropriato deve provare, con le quietanze dell'ICE pagata e con il computo dell'imposta sull'indennità di espropriazione a lui spettante, l'eventuale maggiorazione cui ha diritto ai sensi del secondo comma dell'art. 16 cit..
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1991 num. 359 art. 5 bis, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)