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Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 22/04/2000 (Rv. 535964 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Ipotesi di omessa presentazione della denuncia o dichiarazione ai fini dell'I.C.I. - Applicabilità della menzionata disposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535964-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità), risponde più al fine di introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione che non dell'evenienza che si manifesta col dichiarare come agricole aree già dall'origine (o successivamente divenute) edificabili. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure in via interpretativa) all'ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'I.C.I. (la S.C. ha così respinto la tesi dell'espropriante, il quale sosteneva che in ipotesi di omessa dichiarazione ai fini dell'I.C.I. non debba affatto farsi luogo alla liquidazione dell'indennità o debba procedersi alla liquidazione di un'indennità che consideri come agricola un'area edificabile).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)