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Sez. 2, Sentenza n. 14394 del 29/07/2004 (Rv. 575068 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedura camerale ex art. 30 della legge 794/1942 - Applicabilità limitata ai compensi relativi alla materia giudiziale civile - Prestazioni rese dinanzi al giudice amministrativo - Applicabilità della procedura speciale - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575068-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

La speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, caso nel quale la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, sicché il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se adottato in forma di ordinanza, costituisce a tutti gli effetti una sentenza che, come tale, è soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione (ossia, propriamente, all'appello).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)