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Sez. 1, Sentenza n. 9077 del 21/06/2002 (Rv. 555241 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Accoglimento della domanda cautelare e condanna alle spese - Opposizione avverso la condanna alle spese ex artt. 669 septies e 645 cod. proc. civ. - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione con rito camerale ed in composizione collegiale invece che con rito ordinario - Impugnazione - Mediante appello - Mediante ricorso per cassazione - Inammissibilità - Impugnazione avente ad oggetto il vizio del procedimento - Interesse - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555241-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi dell'art. 669 "septies" e 645 cod. proc. civ.) e tale giudizio sia definito dal giudice con il rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con il rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo di impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)