Sez. 3, Sentenza n. 7263 del 22/03/2013 (Rv. 625569 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Contratti stipulati dal fallito - Azione proposta dal curatore fallimentare in rappresentanza di quest'ultimo per il recupero di un suo credito - Eccezione di pagamento sollevata dalla controparte - Quietanza - Dimostrazione della sua simulazione da parte del curatore - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)