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Sez. 3, Sentenza n. 582 del 06/03/1970 (Rv. 345685 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE IN CORSO DI CAUSA E ANCHE IN GRADO DI APPELLO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345685-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI FATTO ESISTENTE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE IN CORSO DI CAUSA E ANCHE IN GRADO DI APPELLO - RILEVANZA.*

La necessita dedotta dal locatore come causa di cessazione anticipata dalla proroga della locazione deve valutarsi con riguardo alla situazione di fatto dimostrata esistente al momento della pronuncia del giudice di merito, all'uopo tenendosi conto anche delle modificazioni intervenute in corso di causa ed, in particolare, delle circostanze che concretano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, o addirittura, della pronuncia del giudice di primo grado, ma che si siano realizzate e siano dimostrate esistenti alla data della sentenza del giudice di appello.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)