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Sez. L, Sentenza n. 2444 del 09/09/1974 (Rv. 370846 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370846-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nell'avvalersi del potere discrezionale di disporre la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, il giudice di merito e tenuto ad indicare sia pure in Forma succinta le particolari ragioni (novita e delicatezza delle questioni, natura della controversia, comportamento processuale ecc) che lo hanno indotto a mitigare il rigore del principio della soccombenza. (V 2668'73, mass n 366155; 2320'73, mass n 365636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)